Attività e procedimenti

Dati aggregati attività amministrativa

L’Istituto Comprensivo “Manzoni” di Creazzo ha un unico ufficio amministrativo.

Procedimenti amministrativi

Per quanto concerne le tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, per informazioni dettagliate sulla consegna di documenti, oppure per eventuali contatti, vedasi la pagina relativa all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (segreteria), contenente i recapiti, gli indirizzi, gli orari e il personale incaricato dei vari adempimenti.

Responsabili

L’unico responsabile dei procedimenti e dell’unità organizzativa è il Dirigente Scolastico.

Termini

Il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante, come previsto dalla legge, è di 30 giorni (Legge 214/1990).

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo

  • Ufficio Scolastico Regionale del Veneto

Strumenti di tutela

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione:

  • tentativo di conciliazione;
  • ricorso al giudice ordinario o al TAR.

Varie

Uffici di livello dirigenziale non generale (informazione ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 82/2005, “CAD“): l’unico ufficio dirigenziale è quello del Dirigente Scolastico.

Monitoraggio tempi procedimentali

  • Tempi procedimentali (individuati ai sensi della Legge 214/1990): il limite previsto dalla normativa è di 30 giorni.
  • Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (ripreso dall’ art. 24 del decreto legislativo n.33/2013): il limite di legge è sempre stato rispettato.

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati

ADEMPIMENTI  IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Dal 1 gennaio 2012 i certificati hanno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.

La  Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione del 22 dicembre 2011, “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”, spiega le principali novità alle quali le amministrazioni pubbliche dovranno attenersi.

Il 1 gennaio 2012, infatti, entrano in vigore le modifiche introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183  recante “Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di Stabilità 2012)”, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

Le nuove norme hanno come obiettivo la completa “de-certificazione” del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini e operano nel solco tracciato dal citato Testo unico, dove era già previsto che nessuna amministrazione potesse richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della PA.

L’attuazione di queste disposizioni richiede un profondo cambiamento nei comportamenti quotidiani delle amministrazioni, pertanto il Dipartimento della Funzione Pubblica provvederà, anche attraverso l’Ispettorato, a monitorarne la effettiva applicazione.

Ecco le principali novità:

1) le certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti  con gli organi della Pubblica Amministrazione  e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà. Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli: la richiesta e l’accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d’ufficio;

2) i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: ” il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Le amministrazioni dovranno adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l’assenza della predetta dicitura; inoltre il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d’ufficio;

3) le amministrazioni sono tenute a individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire “idonei controlli, anche a campione” delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell’articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa;

4) le amministrazioni devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

5) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione;

6) le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Per lo scambio dei dati per via telematica le amministrazioni dovranno operare secondo quanto previsto dall’articolo 58, comma 2 del vigente Codice dell’amministrazione sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, (consultabili sul sito istituzionale di DIGITPA), attraverso apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione di tali convenzioni, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica dovranno comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi dell’  articolo 43 del Testo unico sulla documentazione amministrativa.

Per quanto non espressamente richiamato dalla direttiva continuano, naturalmente, ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia: in particolare quelle del DPR 28 dicembre 2000, n.445, come da ultimo modificate dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di Stabilità 2012) e quelle  del Codice dell’amministrazione digitale.


MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE

Le richieste di verifica  avanzate  all’Istituto possono essere trasmesse con le seguenti modalità :

1-     all’indirizzo di PEC : viic821004@pec.istruzione.it

2-     all’indirizzo  di posta elettronica ordinaria : viic821004@istruzione.it

3-     tramite fax al  n. 0444/340568

Alle richieste pervenute è data risposta nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Le misure organizzative, di cui al punto 1, lett. d Direttiva N. 14 del 22/12/2011, adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione sono le seguenti:

a)  acquisizione dell’autocertificazione contestualmente all’instaurazione del rapporto con la Scuola o al presentarsi della necessità;

b) informazione agli interessati delle nuove modalità di presentazione all’Istituzione Scolastica delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e delle misure organizzative adottate per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi;

c)  il personale, responsabile delle operazioni, effettuerà i necessari e idonei controlli delle dichiarazioni sostitutive (idoneo controllo a campione con generale criterio di 1/10; idoneo controllo con criterio di 1/1  dove si palesi evidente dubbio sull’autocertificazione prodotta); assicurerà l’utilizzo di mezzi idonei per verificare la certezza e l’affidabilità della fonte di provenienza, delle dichiarazioni; si avvarrà delle informazioni raccolte anche attraverso l’utilizzo di banche dati, laddove disponibili, al fine di garantire tempestività ed efficienza alle operazioni di controllo;

d) sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

 Le presenti misure organizzative vengono immediatamente rese note attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola.

Ultimo aggiornamento

31 Agosto 2022, 16:55